Capitolo XIX
Costituente e costituzione repubblicana
Abbiamo già argomentato sufficientemente circa la nascita della repubblica e quanto questa possa essere illegittima, ma in questo capitolo vogliamo spendere due parole, sul lavoro dei “padri” costituenti di queste istituzioni.
Nel Capitolo XIII sul 2 giugno 1946 abbiamo parlato e dimostrato come il “ritocco” alla volontà popolare sia stato apportato, ed abbiamo accennato al fatto che per coincidenza di dati, lo stesso ritocco abbia interessato la consultazione elettorale parallela al Referendum Istituzionale. I risultati delle votazioni per l’elezione dell’assemblea costituente infatti dovendo combaciare nei risultati (sugli elettori votanti) con i risultati per la scelta istituzionale furono, anch’essi gonfiati nello stesso modo e in favore delle forze politiche più aggressive ed organizzate del momento.
La composizione di questa assemblea quindi è da ritenersi non genuina o inquinata.
Prescindendo comunque da questo, esiste un altro fattore, che giuridicamente può definirsi insuperabile e tale da rendere inesistente, non solo la norma in discussione ma l’intera carta costituzionale,
La Legge istitutiva della assemblea costituente stabiliva, per la redazione e approvazione di detta carta, due termini : il primo di otto mesi dalla prima riunione, prorogabile e quindi “ordinatorio”, e il secondo di ulteriori quattro mesi, perentorio ed improrogabile.
Tanto perentorio ed improrogabile che, sempre secondo il testo legislativo, una volta scaduto tale termine l’assemblea si intendeva “sciolta di diritto”.
Ciò voleva dire, che, ove la costituzione non fosse stata approvata entro un anno (8 + 4 mesi) dalla prima riunione, l’assemblea sarebbe stata automaticamente mandata a casa , e si sarebbe dovuto eleggerne una nuova.
Questo si verificò puntualmente. Scaduto l’anno, la costituzione era ben lungi dall’essere pronta per l’approvazione. Osservando la Legge, l’assemblea non avrebbe nemmeno più potuto riunirsi. Lo scioglimento “di diritto” non consentiva alternative.
Invece, i signori costituenti violarono tranquillamente, ancora una volta, la legalità. Si riunirono, deliberarono che un’assemblea sovrana aveva il diritto di fare quello che voleva, e si prorogarono “sine die”, fino all’approvazione della costituzione !
Altro colpo di stato in barba al popolo sovrano, meno clamoroso dei precedenti ma comunque non meno grave.
Costituente e costituzione repubblicana
Abbiamo già argomentato sufficientemente circa la nascita della repubblica e quanto questa possa essere illegittima, ma in questo capitolo vogliamo spendere due parole, sul lavoro dei “padri” costituenti di queste istituzioni.
Nel Capitolo XIII sul 2 giugno 1946 abbiamo parlato e dimostrato come il “ritocco” alla volontà popolare sia stato apportato, ed abbiamo accennato al fatto che per coincidenza di dati, lo stesso ritocco abbia interessato la consultazione elettorale parallela al Referendum Istituzionale. I risultati delle votazioni per l’elezione dell’assemblea costituente infatti dovendo combaciare nei risultati (sugli elettori votanti) con i risultati per la scelta istituzionale furono, anch’essi gonfiati nello stesso modo e in favore delle forze politiche più aggressive ed organizzate del momento.
La composizione di questa assemblea quindi è da ritenersi non genuina o inquinata.
Prescindendo comunque da questo, esiste un altro fattore, che giuridicamente può definirsi insuperabile e tale da rendere inesistente, non solo la norma in discussione ma l’intera carta costituzionale,
La Legge istitutiva della assemblea costituente stabiliva, per la redazione e approvazione di detta carta, due termini : il primo di otto mesi dalla prima riunione, prorogabile e quindi “ordinatorio”, e il secondo di ulteriori quattro mesi, perentorio ed improrogabile.
Tanto perentorio ed improrogabile che, sempre secondo il testo legislativo, una volta scaduto tale termine l’assemblea si intendeva “sciolta di diritto”.
Ciò voleva dire, che, ove la costituzione non fosse stata approvata entro un anno (8 + 4 mesi) dalla prima riunione, l’assemblea sarebbe stata automaticamente mandata a casa , e si sarebbe dovuto eleggerne una nuova.
Questo si verificò puntualmente. Scaduto l’anno, la costituzione era ben lungi dall’essere pronta per l’approvazione. Osservando la Legge, l’assemblea non avrebbe nemmeno più potuto riunirsi. Lo scioglimento “di diritto” non consentiva alternative.
Invece, i signori costituenti violarono tranquillamente, ancora una volta, la legalità. Si riunirono, deliberarono che un’assemblea sovrana aveva il diritto di fare quello che voleva, e si prorogarono “sine die”, fino all’approvazione della costituzione !
Altro colpo di stato in barba al popolo sovrano, meno clamoroso dei precedenti ma comunque non meno grave.
Tuttavia, nessuno se ne accorse. Quasi nessuno, infatti protestò vibratamente solo il coraggioso Avvocato Cesare degli Occhi. Uno dei padri costituenti che difficilmente viene ricordato come tale, che dopo di allora sparì obliato.
C’era in realtà un movente preciso, non era infatti solo voglia di fare, senza perdere ulteriore tempo, come si potrebbe credere.
Andare al voto nel giugno o luglio del 1947 per un’altra costituente, significava mandare alla nuova assemblea un diverso equilibrio. Intanto i partiti di sinistra del fronte popolare, non avrebbero più potuto beneficiare della gonfiatura a loro favore, mentre la Democrazia Cristiana, si sarebbe vista ridimensionata in favore di un forte blocco di destra monarchica che si era formato quasi per inerzia fra la seconda metà del 1946 e la prima metà del 1947. Questo, alleato con i Liberali ed il Movimento qualunquista, avrebbe avuto la possibilità di costringere De Gasperi ad escludere le sinistre dal governo, rompendo l’alleanza di centro sinistra figlia del CLN.
Il momento era delicatissimo, e la sinistra temeva fortemente di fare le spese della nuova situazione.
C’era in realtà un movente preciso, non era infatti solo voglia di fare, senza perdere ulteriore tempo, come si potrebbe credere.
Andare al voto nel giugno o luglio del 1947 per un’altra costituente, significava mandare alla nuova assemblea un diverso equilibrio. Intanto i partiti di sinistra del fronte popolare, non avrebbero più potuto beneficiare della gonfiatura a loro favore, mentre la Democrazia Cristiana, si sarebbe vista ridimensionata in favore di un forte blocco di destra monarchica che si era formato quasi per inerzia fra la seconda metà del 1946 e la prima metà del 1947. Questo, alleato con i Liberali ed il Movimento qualunquista, avrebbe avuto la possibilità di costringere De Gasperi ad escludere le sinistre dal governo, rompendo l’alleanza di centro sinistra figlia del CLN.
Il momento era delicatissimo, e la sinistra temeva fortemente di fare le spese della nuova situazione.
La Monarchia buttata dalla finestra da poco, avrebbe avuto la possibilità di rientrare forse dalla porta principale. La decisione di proseguire il lavoro quindi , fu condivisa da tutti e due gli schieramenti maggiori, governativo e comunista, permettendo in tal modo di approvare la carta costituzionale voluta, e di prendere tempo per distruggere dall’interno la nuova destra intrusa e sgradita. Ci si preparò quindi meglio per lo scontro del 18 aprile 1948 fra la DC ed il Fronte Popolare, senza terzi incomodi.
Con quale autorità quindi è stata varata l’attuale costituzione, firmata con l’articolo 139, e la vergognosa XIII Disposizione transitoria ? Nessuna autorità, se non la prepotenza e l’arroganza antidemocratica.
Una Assemblea inquinata nella sua composizione, sciolta di diritto da molti mesi, commina a persone affatto incolpevoli, senza processo e senza contestazione di reati, sanzioni afflittive, limitatrici di libertà essenziali, addirittura spogliatici di beni materiali ! Questo hanno fatto i padri costituenti.
Biografia :
Franco Malnati “La Casta contri i Savoia” Edizioni Catinaccio - Bolzano marzo 2008
Con quale autorità quindi è stata varata l’attuale costituzione, firmata con l’articolo 139, e la vergognosa XIII Disposizione transitoria ? Nessuna autorità, se non la prepotenza e l’arroganza antidemocratica.
Una Assemblea inquinata nella sua composizione, sciolta di diritto da molti mesi, commina a persone affatto incolpevoli, senza processo e senza contestazione di reati, sanzioni afflittive, limitatrici di libertà essenziali, addirittura spogliatici di beni materiali ! Questo hanno fatto i padri costituenti.
Biografia :
Franco Malnati “La Casta contri i Savoia” Edizioni Catinaccio - Bolzano marzo 2008