Il Gran Consiglio del Fascismo

Il Gran Consiglio del Fascismo
Generalità

Il Gran Consiglio del Fascismo, fu un organo del Partito Nazionale Fascista e, in seguito, un organo costituzionale del Regno d'Italia. Le sue sedute, che erano segrete, si tenevano solitamente a Palazzo Venezia, Roma, allora sede del capo del governo italiano.

Storia
Il Gran Consiglio del Fascismo fu istituito il 15 dicembre del 1922, quale organo supremo del Partito Nazionale Fascista, e tenne la sua prima seduta il 12 gennaio 1923.

Divenne organo costituzionale del Regno con la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, che lo qualificava come "organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del regime sorto dalla rivoluzione dell'ottobre 1922".

Tenne la sua ultima seduta il 24 luglio 1943, dopo quattro anni di inattività, segno questo della sua esautorazione, parallela alla progressiva personalizzazione del potere da parte di Benito Mussolini. Durante tale seduta fu approvato lo storico Ordine del giorno Dino Grandi, al quale seguì la caduta del governo di Mussolini e il suo allontanamento dalla Presidenza del Consiglio.

Fu soppresso con regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 706 entrato in vigore il giorno 5 dello stesso mese.

Struttura
Il Gran Consiglio era presieduto dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato che aveva il potere di convocarlo e di stabilirne l'ordine del giorno; la carica fu ricoperta, per tutto il tempo in cui esistette il Gran Consiglio, da Benito Mussolini. Segretario del Gran Consiglio era il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Secondo la legge 2693/1928 ne erano membri di diritto:

i quadrumviri della Marcia su Roma

Italo Balbo
Emilio De Bono
Cesare Maria De Vecchi
Michele Bianchi

coloro che ne avevano fatto parte per almeno tre anni, in qualità di componenti del Governo

i Segretari del Partito Nazionale Fascista cessati dalla carica dopo il 1922;
il Presidente del Senato;
il Presidente della Camera dei Deputati (dal 1939 Camera dei Fasci e delle Corporazioni);
il Segretario, i Vicesegretari, il Segretario amministrativo e gli altri membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;
i Ministri Segretari di Stato;
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;
il Comandante generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;
il Presidente dell'Accademia d'Italia;
il Presidente dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista;
il Presidente dell'Opera Nazionale Balilla (dal 1937 Gioventù italiana del littorio);
il Presidente del Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato,
i Presidenti delle Confederazioni Nazionali Fasciste dei Sindacati legalmente riconosciute;
il Presidente dell'Ente Nazionale per la Cooperazione.
Oltre ai suddetti membri di diritto potevano essere chiamati a far parte del Gran Consiglio ulteriori componenti nominati con decreto del Capo del Governo, che duravano in carica un triennio ma erano in ogni momento revocabili.

Funzioni
Il Gran Consiglio deliberava:

sulla lista dei deputati da sottoporre al corpo elettorale (poi sostituiti dai consiglieri della Camera dei Fasci e delle Corporazioni);
sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista;
sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vicesegretari, del Segretario amministrativo e dei membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.
Oltre a tali funzioni deliberative, il Gran Consiglio aveva funzioni consultive (la legge 2693/1928 lo definiva "consulente ordinario del Governo in materia politica"); i suoi pareri non erano vincolanti. Doveva essere sentito su "tutte le questioni aventi carattere costituzionale" (tra le quali la legge includeva: successione al Trono; attribuzioni e prerogative della Corona; composizione e funzionamento del Gran Consiglio e delle due Camere del Parlamento; attribuzioni e prerogative del Capo del Governo; facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; ordinamento corporativo e sindacale; rapporti fra lo Stato e la Santa Sede; trattati internazionali che comportassero variazioni al territoriali dello Stato e delle Colonie).

Spettava infine al Gran Consiglio formare e tenere aggiornate:
la lista dei nomi da presentare al Re per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, in caso di vacanza dell'ufficio;
la lista dei nomi delle persone idonee ad assumere funzioni di governo.